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ART. 1

(Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile l’Associazione denominata << Calabria in bici >> con sede nel Comune di San Nicola dell’Alto (KR).

  2. Il Consiglio Direttivo può istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città. La sede principale può essere trasferita con una semplice delibera di Assemblea e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

  3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

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ART. 2

(Finalità)

  1. L’associazione è apartitica e  non ha scopo di lucro.

  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

  3. Le finalità che si propone sono in particolare:

  1. Realizzare e promuovere l’itinerario cicloturistico “Calabria in bici”, come descritto nell’allegato n.1 del presente Statuto;

  2. Tutelare, promuovere e valorizzare i beni d’interesse storico, artistico, culturale, archeologico, religioso, naturalistico e paesaggistico presenti nel territorio regionale calabrese.

  1. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere operazioni economiche e finanziarie, mobiliari o immobiliari, per il miglior raggiungimento dei fini di cui al comma precedente.

  2. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

 

ART. 3

(Associati)

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Collegio dei Probiviri, che stabilisce altresì i periodi di apertura delle iscrizioni dei nuovi associati, disponendo l’eventuale diniego all’iscrizione con atto necessariamente motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa, che sarà stabilità annualmente nella prima convocazione dell’Assemblea degli associati.

  3. La quota per i soci fondatori è stabilita in € 50,00 (cinquanta/00).

  4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile ed irripetibile.

  5. L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

  1. Gli associati hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

  2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione.

  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente Statuto ed il regolamento interno.

  4. Gli associati svolgeranno la propria attività nell’Associazione esclusivamente  in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

  5. Gli associati si impegnano a svolgere attivamente il ruolo assegnatogli, in modo da promuovere l’attuazione delle finalità di cui all’art.2.

  6. Gli associati devono comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni variazione della residenza, del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, al fine di assicurare la regolare notificazione degli avvisi di convocazione e delle altre comunicazioni.

  7. La qualità di associato si perde per:

  1. Decesso;

  2. Mancato pagamento della quota sociale;

  3. Dimissioni;

  4. Espulsione, con le modalità di cui all’art. 5 comma 3, quando l’associato abbia compiuto atti contrari al presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano in qualsiasi modo cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere la ripetizione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

 

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione.

  3. L’esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri, con voto segreto e maggioranza semplice, e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

  4. E’ ammessa in ogni caso la possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea degli Associati, da convocare appositamente.

 

ART. 6

(Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:

  1. Assemblea degli Associati;

  2. Consiglio Direttivo;

  3. Presidente;

  4. Collegio dei Revisori dei Conti;

  5. Collegio dei Probiviri.

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

  2. Di tutte le attività svolte dagli organi sociali è redatto apposito verbale, firmato dai presenti.

 

ART. 7

(Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

  2. Gli associati possono validamente partecipare all’Assemblea, anche con modalità telematiche, oppure farsi rappresentare da altro socio mediante delega sul modello allegato al presente Statuto (allegato 2). Non è ammessa più di una delega a persona. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe.

  3. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione con le modalità di cui al comma successivo.

  4. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno dei lavori, è inviato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ed è comunicato alternativamente: con consegna di copia a mano, via PEC, via e-mail ordinaria.

  5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

  6. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

  7. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

 

ART. 8

 (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea deve:

  1. Approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

  2. Fissare l’importo della quota sociale annuale;

  3. Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  4. Approvare i regolamenti interni;

  5. Deliberare in via definitiva sui ricorsi eventualmente proposti dagli associati dichiarati esclusi dal Collegio dei Probiviri;

  6. Eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i revisori dei Conti ed i membri del Collegio dei Probiviri;

  7. Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 9

(Validità Assemblee)

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, anche con modalità telematiche, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

  2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

  3. Per modificare lo statuto occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

  4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

 

ART. 10

(Segretario)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto e firmato dal Segretario, oppure, in mancanza, da un componente dell’Assemblea appositamente nominato, con la sottoscrizione del Presidente.

 

ART. 11

(Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 membri, compreso il Presidente,  eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

  2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, che nomina tra i suoi membri eletti un Segretario, un Tesoriere e un massimo di due vice-Presidenti. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente, anche con modalità telematiche, la maggioranza dei componenti.

  4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea o al Presidente, promuove ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi, attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea, redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

  5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 4 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

 

ART. 12

(Presidente)

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica 4 anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

  2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

  3. Il Presidente, al fine di attestare la regolarità degli atti ed il rispetto delle norme statutarie, sottoscrive i verbali di Assemblea, nonché ogni documento, rendiconto, mandato di pagamento e rimborso spese redatto e firmato dal Tesoriere.

  4. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che l’Assemblea ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

  5. In particolare compete al Presidente:

  1. Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine;

  2. Vigilare sulla corretta attuazione dell’itinerario illustrato nel documento di sintesi del progetto, allegato n. 1 al presente Statuto, itinerario che potrebbe subire delle variazioni a completamento dello studio di percorribilità che sarà condotto;

  3. Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

  4. Previa autorizzazione del Consiglio direttivo, individua, costituisce e presiede comitati operativi tecnici e di studio, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

           

ART. 13

(Tesoriere)

  1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione.

  2. Tutti gli altri libri e documenti vengono tenuti dal Segretario.

 

 

ART. 14

(Collegio dei Revisori dei conti)

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno Presidente del Collegio, e dura in carica 4 anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

  2. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, controllarne l’operato al fine di verificarne la corrispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

  3. Il Collegio può altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

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ART. 15

(Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  1. Contributi e quote associative;

  2. Donazioni e lasciti;

  3. Ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge.

  1. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

  2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

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ART. 16

(Rendiconto economico-finanziario)

  1. L’esercizio economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea. Ogni associato può consultarlo ed estrarne copia.

  3. Il rendiconto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 17

(Collegio dei Probiviri)

  1. L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri compreso il Presidente del Collegio, avente le competenze di cui all’ art.3 comma 2 e all’art 5 comma 3 dello Statuto. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

  2. Il Collegio vigila sulle attività dell’Associazione e compone le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

  3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per n. 4 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

 

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

  2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 19

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia

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